Nei primi giorni del mese dello scorso Luglio è stato firmato un nuovo decreto che regolamenta il suono delle campane nel territorio della Diocesi di Tortona. E tu lettore starai dicendo: «Non è cosa nuova, già lo so, ma poco m’interessa. Anzi, il suono delle campane mi dà pure fastidio, mi urta!».
Oppure, potrei leggere così: «Non è cosa nuova, ne hanno scritto fin da subito, un mese fa e sinceramente a me le campane non danno fastidio, anzi sono un segno di festa. Addirittura un tempo lontano il rintocco delle ore segnava il tempo ed era un giusto riferimento».
Il suono delle campane è consentito tra le ore 7.00 e le 22.00 dei giorni feriali e tra le 8.00 e le 22.00 dei giorni festivi. Fanno eccezione la Vigilia di Natale, la Notte di Pasqua e alcune feste locali.
Scrive nel decreto con Prot. n. 28/2023/C il Vescovo Guido Marini che il significato del suono delle campane, secondo il Benedizionale, risale all’antichità l’uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria.
Da tempo immemorabile l’uso delle campane è espressione culturale della comunità ecclesiale e rientra nell’ambito dell’esercizio della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa Cattolica.
Il loro uso per scopi liturgici, in quanto espressione della libertà di esercizio del culto, è tutelato e regolamentato dall’Autorità ecclesiastica, come stabilito dall’Art. 40B del Regio Decreto, del 2 dicembre 1929 numero 2262, e dall’Art. 2 dell’accordo di revisione del Concordato Lateranense, del 18 febbraio 1984, così come nuovamente ricordato dal Ministero dell’Ambiente in risposta a un quesito interpretativo della legge 447/1995, emesso il 27 gennaio 2009.
C’è poi la Corte di Cassazione che ha sentenziato per una possibile violazione dell’art.659 del Codice Penale. E qui non vorrei dilungarmi.
Piuttosto, il decreto vescovile chiede che si osservino le disposizioni seguenti:
gli scopi per cui è consentito il suono delle campane; la durata del suono per l'avviso delle celebrazioni eucaristiche; la durata e l'intensità del suono per altri scopi.
Regole e regolamenti che non dovrebbero esser necessari – anche se utili – quando prevale il buonsenso. E vale per tutti!
Tutti i dettagli si possono trovare nel decreto scaricabile al link sottostante.